3 Giugno 2020

Debiti personali di uno dei coniugi ed espropriazione dell’immobile in comunione legale.

Il nostro ordinamento giuridico consente ai creditori particolari di uno dei coniugi di aggredire il patrimonio in comunione legale nascente dal matrimonio.

Lo prevede l’art. 189, comma 2, c.c., il quale stabilisce che “i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato”.

In tale contesto normativo, si è posto nella pratica il problema di stabilire se l’immobile ricadente nella  comunione legale dei coniugi possa essere pignorato per intero ovvero limitatamente alla metà del bene idealmente spettante al coniuge debitore.

L’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione del 14.03.2013, n. 6575, qualifica la comunione legale dei coniugi come una comunione senza quote “nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei”.

Sulla base di tali premesse si consente al creditore particolare di uno dei coniugi di pignorare per intero l’immobile in comunione legale, con le precisazioni che seguono in tema di ripartizione del ricavato della procedura esecutiva.

La vendita o l’assegnazione per intero dell’immobile comporta lo scioglimento della comunione legale dei coniugi limitatamente all’immobile sottoposto ad esecuzione forzata, scioglimento che si perfeziona con il trasferimento della proprietà e, dunque, con la pronuncia del decreto di trasferimento.

Dallo scioglimento della comunione deriva il diritto del coniuge non debitore a ricevere la metà della somma lorda ricavata dalla vendita dell’immobile (o del valore di questo, in caso di assegnazione del bene), in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato della comunione al momento del suo scioglimento. Detta somma, pertanto, dovrà essere corrisposta al coniuge non debitore al lordo delle spese della procedura esecutiva.

Si riporta di seguito l’importante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6575/2013: “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”.

Contributo di: Avv. Cristian Marchello.


Cerca

Archivio

Richiedi una consulenza legale online

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un utile servizio di consulenza legale online

Contattaci