30 Novembre 2022

Due interessanti sentenze del Giudice di Pace di Lecce in materia di violazione al codice della strada e di tutela degli automobilisti

Con varie interessanti pronunce il Giudice di Pace di Lecce è tornato a precisare i limiti entro cui la Pubblica Amministrazione debba procedere per svolgere le notificazioni in materia di violazione al codice della strada nel caso in cui la sanzione non sia immediatamente contestata all’automobilista.

In particolare, accogliendo i motivi di impugnazione svolti nel ricorso, il Giudice di Pace di Lecce nelle sentenze in commento ha evidenziato l’illegittimità della notifica dei verbali avvenuta mediante la società privata di recapito S***POST.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 29 D.P.R. 156/73, tale società non rientrerebbe tra quelle individuate dalla Direzione Provinciale delle Poste e, pertanto, non configurabile come alternativa legittima di notificazione al pari dell’Ufficio Postale anziché dell’Ufficiale Giudiziario.

Difatti, giova ricordare che la notifica del verbale di accertamento per violazione al codice della strada nonché la sua redazione, non possono essere affidate ex lege a soggetti diversi da quelli indicati nella citata norma.

Sebbene la legge n. 124 del 2017 abbia liberalizzato il settore postale permettendo la notificazione anche tramite poste private, affinché ciò avvenga legittimamente è necessaria una licenza abilitativa all’uopo rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in ragione dei dettami e requisiti disciplinati nella Delibera n. 77/18/CONS e nel D.M. 19/07/2018 pubblicato in G.U. il 7 settembre 2018.

Sul punto si è espresso anche il Collegio della Suprema Corte di Cassazione, che ha stabilito il principio in base al quale che la P.A., ai fini delle notifiche degli atti giudiziari e tributari, può avvalersi di un ausiliario privato solo se dotato di apposita “licenza individuale speciale” chiesta ed ottenuta dal Ministero.

Ne consegue, secondo quanto stabilito dal Giudice di Pace di Lecce, che l’illegittimità della notificazione rende inesistente la stessa, travolgendo anche la legittimità del verbale di accertamento così notificato, rendendolo nullo a tutti gli effetti.

Pertanto sulla scorta di tale recentissima sentenza, potranno considerarsi nulli tutti quei verbali notificati mediante società privata di recapito fintantoché le stesse non dimostrino in sede giudiziaria di possedere l’apposita e necessaria licenza rilasciata dal Ministero.

La seconda Sentenza in commento ha stabilito la nullità dei verbali elevati a seguito della violazione del Codice della Strada nel caso in cui vi sia l’impossibilità di identificare con assoluta certezza e in maniera inequivoca il luogo, il mezzo veicolare e la targa, nonché la segnaletica stradale che non può essere né poco chiara né tanto meno interpretabile.

In particolare il Giudice Salentino ha sottolineato come ove, nel caso concreto sottoposto al suo esame, stante l’assenza dell’organo accertatore in loco e la mancata contestazione immediata, la documentazione fotografica non può costituire da sola prova certa della sussistenza della violazione, laddove non si possa individuare con esattezza e in maniera inequivoca sia il tempo, sia il luogo, sia il mezzo veicolare con cui l’infrazione è stata commessa. Per il Giudice di Pace di Lecce, quindi la condizione necessaria affinché la sanzione possa essere comminata in maniera regolare è che alcuno di questi elementi possa mancare.

Allo stesso modo, accogliendo una specifica eccezione sollevata, nelle Sentenze in commento il Giudice d pace ha sottolineato come sia necessario che l’utente della strada debba essere posto nelle condizioni di avere immediata e chiara percezione della segnaletica stradale da rispettare, senza esser costretto a doversi fermare per comprendere la segnaletica impositiva.

Ebbene, nel caso concretamente dedotto in giudizio, la segnaletica appariva solo inadeguata ad allertare l’automobilista della restrizione contestata, ma lo poneva anche in difficoltà posto che la sua percezione avrebbe richiesto una particolare attenzione che lo avrebbe costretto a doversi fermare appositamente per meglio interpretala.

Sulla circostanza, è bene richiamare come la Sentenza appare non solo congruamente motivata ma è perfettamente rispettosa del disposto dell’art. 7 CdS in riferimento alle zone a traffico limitato, nonché i varchi di accesso, la cui disciplina si estende alle corsie riservate ad altri veicoli indicati dalla segnaletica.

Tale articolo, stabilisce infatti come tali zone debbano essere segnalate con segnali che siano non solo ben visibili ma che siano anche rispettosi delle prescrizioni formali e delle caratteristiche indicate dall’art. 77 ss. del reg. att., ovvero devono essere idonei per dimensione, leggibilità e posizionamento.

Anche su questo motivo si è espresso il Giudice di Pace di Lecce ritenendo la segnaletica stradale effettivamente poco chiara in ordine alle indicazioni imposte, ha accolto le censure mosse dall’automobilista ed annullato i relativi verbali.


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