10 Gennaio 2020

La responsabilità medica: L. n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco)

La L. n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco) ha innovato profondamente la disciplina della responsabilità civile in ambito sanitario prevedendo un doppio binario nel quale la responsabilità della struttura sanitaria (privata e pubblica) viene qualificata come contrattuale mentre quella del sanitario viene qualificata come extracontrattuale, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente.

Con riguardo alla responsabilità del medico che opera nell’ambito della struttura, il legislatore si è discostato dall’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità che a partire dalla importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 589/1999, aveva costantemente qualificato detta responsabilità di natura contrattuale (rectius, da contatto sociale qualificato).

L’obiettivo della riforma è evidentemente quello di tutelare gli esercenti la professione sanitaria poiché qualificando la loro responsabilità come extracontrattuale costoro godono di indubbi vantaggi per ciò che concerne il termine di prescrizione (10 anni nella responsabilità contrattuale a fronte del termine di 5 anni previsto per la responsabilità extracontrattuale) e, soprattutto, in ordine all’onere della prova.

È noto, infatti, che nella responsabilità contrattuale, il danneggiato può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte alla quale, invece, spetta l’onere di provare di avere adempiuto esattamente all’obbligazione. Per contro nella responsabilità extracontrattuale grava in capo al danneggiato l’onere della prova, in specie per ciò che concerne la prova della colpa e del nesso causale.

In conseguenza di ciò, nei giudizi in corso al primo aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli-Bianco) è divenuta consueta la strategia difensiva degli esercenti la professione sanitaria volta a rivendicare l’efficacia retroattiva di detta legge con riguardo alla qualificazione della propria responsabilità in termini extracontrattuali anziché da contatto sociale.

La questione ha generato pronunce contrastanti della giurisprudenza di merito laddove alcuni tribunali hanno riconosciuto la portata retroattiva della normativa (Tribunale di Milano, sent. 11.12.2018 n. 12472) mentre altri si sono espressi nel senso della irretroattività (Tribunale di Roma, sent. n. 18685/2017).

A sanare il contrasto generatosi nella giurisprudenza di merito è intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 28994/2019 ha stabilito con molta chiarezza che in assenza di una disposizione transitoria all’interno della L. n. 24 del 2017, deve applicarsi l’art. 11 delle preleggi sicché la legge Gelli-Bianco non ha efficacia retroattiva ma regola unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore.

La Suprema Corte ha altresì tenuto ad evidenziare l’esistenza di due indici inequivocabilmente contrari alla retroattività della legge Gelli-Bianco.

  1. Il primo risiede nella circostanza che l’applicazione retroattiva della regime di responsabilità extracontrattuale del sanitario inciderebbe sui singoli processi in corso in maniera tale da ledere un “valore fondamentale di civiltà giuridica” quale l’affidamento dei pazienti danneggiati in ordine alla natura contrattuale della responsabilità del sanitario al momento dell’avvio dell’azione giudiziaria.
  2. Il secondo indice contrario è dato dalla circostanza che l’applicazione retroattiva inciderebbe sui singoli processi in corso in maniera diversificata a seconda della fase e del grado in cui si trovano, cosicchè, “in base alla formazione o meno di preclusioni allegatorie e del giudicato interno, dovrebbe o meno operare la qualificazione ex lege del titolo di responsabilità, tanto da creare disparità di trattamento non solo tra i vari giudizi, ma anche all’interno dello stesso processo, con evidenti irragionevoli riflessi sul fisiologico esercizio della giurisdizione sulla materia”.

Autore

Avv. Cristian Marchello


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