20 Ottobre 2023

Le FAQ condominiali dell’avv. Cristian Marchello

È obbligatorio avere un regolamento di condominio?

L’art. 1138 del codice civile prevede che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento di condominio. La norma determina anche il contenuto minimo del regolamento obbligatorio, stabilendo che esso deve regolare l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese e deve contenere le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle riguardanti l’amministrazione. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea (c.d. regolamento assembleare) con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Posso delegare un rappresentante a partecipare all’assemblea di condominio?

L’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che ogni condomino può intervenire in assemblea a mezzo di un rappresentante che deve essere munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale. La delega per la partecipazione all’assemblea non può essere conferita all’amministratore.

Se l’abitazione in condominio è di proprietà di più persone, chi partecipa all’assemblea di condominio?

L’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civilestabilisce che se l’unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea. Il rappresentante è designato dai comproprietari secondo le norme in materia di comunione.

Posso installare un pannello fotovoltaico senza il consenso dell’assemblea?

L’art. 1122 bis del codice civile consente espressamente la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio. Tali impianti possono essere installati sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Se è necessario apportare modifiche delle parti comuni, l’interessato deve darne comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. In tal caso l’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e provvede, a richiesta dell’interessato, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea può inoltre subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.


Cerca

Archivio

Richiedi una consulenza legale online

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un utile servizio di consulenza legale online

Contattaci